Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto:

          a) determina gli atti e gli affari amministrativi pendenti, nonché il personale, il patrimonio e le risorse da attribuire alla provincia di Sulmona, attenendosi ai criteri della proporzionalità della popolazione e della territorialità funzionale dei beni e servizi;

          b) determina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della provincia di Sulmona nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3;

 

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          c) adotta i provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della provincia di Sulmona.

      2. Sulla base dei decreti di cui al comma 1, la provincia di L'Aquila procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla provincia di Sulmona.
      3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non prima del termine di tre anni e non oltre in termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.